Il controllo di qualità rappresenta, nell’ambito del processo di revisione contabile, una delle attività obbligatorie da svolgere in accordo sia con le norme di legge sia con la disciplina professionale. Si tratta quindi di un’attività richiesta a tutti i soggetti abilitati ad assumere incarichi di revisione legale che, nel nostro ordinamento, possono essere rappresentati alternativamente da un revisore legale (individuale), una società di revisione legale, un Collegio sindacale ed un sindaco-revisore (individuale) per le sole società a responsabilità limitata[1].
Per tale motivo i revisori legali hanno necessità di effettuare un controllo di qualità sul lavoro svolto. A tal fine devono istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità per conseguire una ragionevole sicurezza che il lavoro svolto dal soggetto abilitato alla revisione ed il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che le relazioni emesse dal soggetto abilitato siano appropriate alle circostanze.
Il controllo della qualità del lavoro di revisione legale è un aspetto di primaria importanza quindi sia per coloro che svolgono incarichi di revisione legale ma anche per le autorità a cui la legge ha affidato il compito di vigilanza e controllo della qualità dell’incarico di revisione legale.
La normativa vigente sul controllo di qualità è contenuta nel DLgs. 39/2010 che, attraverso le integrazioni apportate con il DLgs. 135/2016[2], è entrata in dettaglio negli aspetti operativi della revisione contabile e si è molto avvicinata alla disciplina professionale preesistente rappresentata dal principio internazionale ISQC Italia 1 e dal principio di revisione internazionale ISA Italia 220[3].
Il controllo della qualità del lavoro di revisione legale può essere:
Il sistema di controllo della qualità “interno” è costituito dalle direttive definite dal soggetto incaricato della revisione legale per conseguire gli obiettivi indicati in precedenza e dalle procedure necessarie per attuare tali direttive e per monitorare la conformità ad esse che riguardano tutti gli aspetti rilevanti di tutte le fasi del processo di revisione contabile.
In particolare Il DLgs. 39/2010 all’ art. 10-ter “Organizzazione interna” prevede le seguenti disposizioni:
Il principio ISQC Italia 1, fornisce le regole generali su cui basare il sistema di controllo della qualità presso tutti i soggetti abilitati e fornisce le linee guida per la loro corretta applicazione. Per tale motivo tale principio si rivolge al soggetto abilitato alla revisione che ha la responsabilità di istituire e mantenere il proprio sistema di controllo della qualità. Il principio di revisione internazionale ISA Italia 220, invece, tratta delle procedure di controllo della qualità riferite ai singoli incarichi di revisione e quindi si rivolge al responsabile dell’incarico (revisore legale, sindaco-revisore, Collegio sindacale, partner di società di revisione) e, quando applicabile, al responsabile del riesame della qualità dell’incarico.
In tale articolo ci occuperemo del controllo esterno sulla qualità della revisione legale, ovvero il controllo svolto dai soggetti specificatamente indicati dalla legge.
La normativa vigente ha individuato due differenti autorità competenti al controllo di qualità dei revisori legali. In particolare:
Lo scopo del controllo esterno è quello di garantire uno standard qualitativo della revisione elevato e di rafforzare la fiducia degli stakeholders sull’affidabilità della revisione e sull’attendibilità dell’informazione finanziaria.
cit. https://www.larevisionelegale.it/
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